Farmacie

Ulteriori prestazioni erogabili nelle Farmacie: sono l’effetto di un’importante modifica legislativa introdotta dal D.Lgs. n. 59/2009 e dal D.M. 16.12.2010, i quali hanno previsto la possibilità per le farmacie di partecipare al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la messa a disposizione di  operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per l’effettuazione, presso le loro strutture, di alcune limitate tipologie di prestazioni infermieristiche o fisioterapiche, richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, che si riferiscono a patologie di minore rilevanza ma che hanno per l’erario un notevole costo cui si può porre rimedio ricorrendo a procedure più semplici, invece le patologie più complesse, che il medico generico ha ritenuto di affidare al giudizio di un sanitario più esperto, risultano escluse da tali nuove competenze.
In termini generali, le farmacie svolgono istituzionalmente e obbligatoriamente un’attività commerciale – di compravendita di prodotti farmaceutici – che ne giustifica l’esistenza e la presenza sul territorio, alla quale possono aggiungere, ove conveniente, un’attività residuale di mera assistenza all’utente del s.s.n. che ha difficoltà, ad esempio, nella ricerca di un fisioterapista al quale affidare la realizzazione del programma di recupero previsto dal medico di medicina generale autore della prescrizione; una tale attività residuale non comporta però alcuna trasformazione della struttura tradizionale della farmacia, escludendo in radice ogni sua assimilazione all’attività svolta in forma ambulatoriale, nella quale operano invece competenze scientifiche e professionali alle quali è preclusa, di per sè, l’azione all’interno delle sedi farmaceutiche.
Sempre in relazione alla figura del fisioterapista, questi non può svolgere, all’interno delle farmacie, tutte le attività rientranti nel suo profilo professionale ma solo quelle tassativamente indicate nel D.M. 16.12.2010, le quali si sostanziano nelle terapie manuali, massoterapiche e occupazionali, tutte cioè terapie che escludono la possibilità di utilizzare apparecchiature elettromedicali ovvero praticare tecniche invasive. Inoltre, le prestazioni fisioterapiche erogate nei locali della farmacia impongono la presenza, come unico soggetto investito del loro coordinamento organizzativo e gestionale, del titolare stesso della farmacia, con esclusione di qualsiasi figura esterna, in particolare quella del direttore sanitario, che è incompatibile di per sè con l’esercizio farmaceutico stante il divieto generale per qualsiasi medico di svolgere la sua attività all’interno di una farmacia.   
Sempre nel settore della fisioterapia ha poi formato oggetto di contrasto l’effettiva applicazione del principio generale, espresso dall’art. 4, c. 2, del D.M. 16.12.2010, secondo cui “La farmacia, nell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, deve rispettare tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali previsti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell’ambito dei precedenti settori”; l’interpretazione logica di tale norma si muove nel senso che, se da un lato anche i servizi accessori erogati all’interno delle farmacie devono essere assoggettati alle medesime prescrizioni stabilite per l’esercizio in generale delle attività sanitarie (specie in termini di autorizzazione e di requisiti tecnico-logistici richiesti), dall’altro tali prescrizioni devono essere necessariamente intese con il grado di adattamento e di compatibilità logico-giuridica che risulta imposto dalla differenza strutturale e finalistica sulla quale poggiano le due distinte figure, l’una di carattere generale (attività sanitaria generale) e l’altra di natura particolare (prestazione accessoria resa in farmacia).
 
Criteri per l’istituzione di sedi farmaceutiche: hanno ricevuto nel tempo una disciplina meno restrittiva, finalizzata a potenziare il servizio di distribuzione farmaceutica e l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un numero maggiore di aspiranti, anche attraverso la semplificazione delle procedure di apertura di nuove sedi farmaceutiche e assicurando una presenza più capillare sul territorio del relativo servizio.
Gli attuali criteri di istituzione sono retti dai principi per cui (i) il numero delle autorizzazioni all’apertura di una farmacia è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, (ii) la popolazione eccedente, rispetto al parametro moltiplicatore di 3.300, consente l’apertura di una ulteriore farmacia qualora sia superiore al 50 per cento dello stesso, dunque almeno 1.651 abitanti, (iii) ogni nuovo esercizio farmaceutico ovvero il suo trasferimento in un nuovo locale deve rispettare il limite di distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri, misurata per la via pedonale più breve tra le due soglie delle farmacie, (iv) ciascun comune è tenuto ad istituire nel proprio territorio un numero di farmacie corrispondenti al criterio numerico stabilito per legge (3.300 ab.), (v) il comune identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo anche conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, (vi) il numero delle farmacie presenti in ogni comune è sottoposto a revisione biennale, sulla base della rilevazione Istat della popolazione residente.
 
Modalità di assegnazione di sedi farmaceutiche: sono ricomprese nell’ambito di procedure concorsuali previste dalla legge, sulla base dei seguenti principi: (i) il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l’esercizio da parte dei privati ha luogo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami bandito ogni anno dispari dalle regioni; (ii) per ciascuna regione viene approvata una graduatoria unica, in relazione alla quale viene assegnata ad ogni vincitore di concorso la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria; (iii) entro un breve termine dall’assegnazione, gli interessati devono dichiarare l’accettazione o meno della sede, con il silenzio che assume valore di non accettazione; (iv) le sedi non accettate sono offerte ai candidati che seguono in graduatoria, fino ad esaurimento delle sedi; (v) la graduatoria deve essere utilizzata per diversi anni a partire dalla data del primo interpello, mediante scorrimento per la copertura delle eventuali sedi vacanti conseguenti alle scelte fatte dai vincitori.

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