Imposte di soggiorno e di sbarco

Imposta di soggiorno e suoi presupposti: istituita con il D.Lgs. n. 23/2011, è un’imposta che può essere introdotta solo da alcune categorie di comuni, sostanziandosi in una contribuzione posta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel relativo territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. La disciplina è contenuta in un apposito regolamento comunale, con il quale ciascun comune può stabilire esenzioni e riduzioni dell’imposta per particolari fattispecie e determinati periodi di tempo. Il relativo gettito è destinato, per legge, a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenziome, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, come pure dei servizi pubblici locali. Non si tratta di un tributo di scopo in senso stretto.
 
Soggetti passivi dell’imposta di soggiorno: sono tutti i clienti che alloggiano in una struttura ricettiva, il cui obbligo tributario deve essere raccordato – per essere conforme a diritto – con la considerazione che, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta, trovano applicazione due importanti principi costituzionali, quello della riserva di legge (art. 23) e quello della capacità contributiva (art. 53).
In relazione al secondo, si tende ad affermare che la spesa sopportata dal cliente è una spesa che è indice sintomatico di ricchezza, nel senso che in tanto si spende in quanto si dispone delle somme necessarie per pagare, per cui la spesa di ospitalità alberghiera è considerata dal legislatore indice di capacità contributiva distinta dal diverso indice della medesima capacità consistente nella percezione del reddito; ciò risulterebbe coerente con il nostro sistema tributario, il quale prevede una molteplicità di indici della stessa, con l’obiettivo che venga in tal modo assicurato il prelievo di una capacità contributiva effettiva, che può manifestarsi non solamente nella percezione del reddito ma anche in ulteriori forme di ricchezza. Dunque, il fatto suscettibile di valutazione economica ai fini dell’applicazione dell’imposta è connesso a una spesa – quella turistica – non avente carattere di indispensabilità e che costituisce espressione di manifestazione non meramente fittizia di ricchezza, mentre la giustificazione dell’imposta va ricercata nell’esigenza che i soggetti non residenti nel territorio comunale partecipino ai costi determinati dalla fruizione del patrimonio culturale ed ambientale.
 
Imposta di sbarco e suoi presupposti: è un’imposta che può essere introdotta, in forma alternativa all’imposta di soggiorno, dai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori (ad es., in Sardegna, La Maddalena e Carloforte) e nei comuni nel cui territorio insistono isole minori (ad es., Porto Torres per L’Asinara). Consiste in una contribuzione – fino a un massimo di 2,50 euro – posta a carico dei passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola. La legge stabilisce per specifiche categorie l’esenzione dall’imposta (residenti nel comune, lavoratori, studenti pendolari e altri), mentre con apposito regolamento i comuni possono prevedere sia eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o determinati periodi di tempo sia aumenti (max 5 euro) per l’accesso alle zone tutelate per motivi ambientali. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi nelle singole isole minori dell’arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle isole medesime. Anche per esso non è applicabile la figura del tributo di scopo in senso stretto.
 
Soggetti passivi dell’imposta di sbarco: sono i soggetti che sbarcano nelle isole minori ove risulti istituita l’imposta, purché ciò avvenga mediante trasporto eseguito dalle compagnie di navigazione o aeree e dai soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone a fini commerciali.
Un aspetto rilevante, destinato ad incidere sulle dimensioni effettive dell’applicazione dell’imposta, è dato dalle tipologie di contratti che, a prescindere dal soggetto esecutore del servizio, costituiscono per legge il presupposto dell’imposta, individuati nel solo contratto di trasporto, il che si presta a possibili forme elusive dell’imposizione mediante l’utilizzo delle figure del “noleggio con o senza conducente” o della “locazione” dell’imbarcazione di trasferimento nell’isola, così da evitare il pagamento del tributo; una possibile (giustificata) estensione del contratto di trasporto a tali ulteriori forme giuridiche potrebbe tuttavia essere incompatibile con la necessaria applicazione, trattandosi anche qui di una prestazione patrimoniale imposta, dei principi costituzionali di riserva di legge (art. 23) e di capacità contributiva (art. 53), il primo dei quali esclude ogni forma di interpretazione analogica – e anche estensiva – della norma.  
Con riferimento al secondo principio, un indice di capacità contributiva (per quanto modesta) del contributo di  sbarco è stato individuato dalla legge nella fruizione di un trasporto marittimo di linea o non di linea di tipo commerciale finalizzata allo sbarco nelle isole minori.
 
Differenze di contenuti e di presupposti tra imposte di soggiorno e di sbarco:
A) L’imposta di soggiorno è ancorata al principio di proporzionalità, essendo ispirata a “criteri di gradualità in proporzione al prezzo”.
B) L’imposta di sbarco non è invece ispirata a tale principio, in quanto il relativo indice di capacità contributiva non riguarda né la tipologia dell’isola né il prezzo del biglietto di trasporto marittimo, ma solo il fatto oggettivo di una spendita di denaro per scopi turistici (rivelatrice di una qualche forma di ricchezza), consistente nella fruizione di un trasporto marittimo di linea o non di linea di tipo commerciale finalizzata allo sbarco nelle isole minori.
Di conseguenza, chiunque decida autonomamente di sbarcare sull’isola utilizzando un altro mezzo di trasporto non è assoggettato al pagamento dell’imposta, a prescindere dal potenziale carico antropico che la sua presenza potrebbe generare su quel sito.
Sotto il profilo tributario, dunque, l’unico elemento che rileva ai fini della norma è quello di una plausibile manifestazione di ricchezza dei soggetti utilizzatori di mezzi di trasporto destinati allo sbarco nelle isole minori, a prescindere dalla distanza per raggiungerle, dalle caratteristiche sia delle isole che delle imbarcazioni o da qualsiasi altro elemento differenziatore.
 
 Soggetti obbligati alla riscossione delle imposte di soggiorno e di sbarco:
Imposta di soggiorno: il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, le cui omissioni o ritardi comportano a suo carico l’applicazione di sanzioni amministrative.
Imposta di sbarco: le compagnie di navigazione o aeree e i soggetti che svolgono servizi di trasporto di persone a fini commerciali riscuotono il contributo di sbarco insieme al prezzo del biglietto, risultando responsabili del pagamento del contributo con rivalsa sui soggetti passivi nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, le cui omissioni o ritardi comportano a loro carico l’applicazione di sanzioni amministrative.
Un aspetto rilevante che interessa entrambe tali categorie di soggetti attiene all’attribuzione, nei loro confronti, della qualifica di agenti contabili, la quale si correla al materiale maneggio di denaro pubblico – tra cui le entrate dello Stato e degli enti pubblici – anche in assenza di provvedimento autorizzativo dell’amministrazione. Nello specifico, già dal momento dell’incasso dell’imposta di soggiorno o di sbarco i relativi soggetti sono qualificabili come agenti contabili nei confronti del Comune, sottoposti come tali agli obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e versamento al medesimo degli introiti percepiti.
Collegato al precedente aspetto viene in rilievo un’ulteriore questione, riguardante la qualifica tributaria che tali soggetti, in assenza di un’espressa indicazione di legge, vengono a rivestire, in particolare se siano o meno riconducibili alla figura del “sostituto d’imposta” o del “responsabile d’imposta” di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 600/1973; dopo contrastanti opinioni si è ormai affermata la posizione per cui tali soggetti non assumono nei confronti del comune alcuna responsabilità per il mancato pagamento dell’importo da parte del cliente, unico soggetto passivo, risultando la loro responsabilità limitata al fatto proprio, consistente nell’omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo, per il quale i medesimi hanno il diritto di esercitare la rivalsa nei confronti del cliente.

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