Gestione rifiuti solidi urbani

Classificazione dei rifiuti: esiste una duplice classificazione, nel senso che a seconda dell’origine i rifiuti si distinguono in urbani e speciali, mentre in base alla pericolosità si distingono in pericolosi e non pericolosi.
Sono rifiuti urbani (i) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, (ii) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti simili ai domestici per natura e composizione come riportati negli appositi allegati, (iii) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, (iv) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, (v) altre tipologie di rifiuti (giardini parchi, mercati, cimiteri).
Sono rifiuti speciali (i) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, (ii) i rifiuti derivanti da demolizione, costruzione e scavo, (iii) i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, se diversi dai rifiuti urbani, (iv) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, da altre composite attività ovvero da attività sanitarie, (v) i veicoli fuori uso.
Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano le caratteristiche indicate nell’elenco allegato alla legge di settore.
 
Responsabilità della gestione dei rifiuti: la gestione dei rifiuti solidi urbani comprende le diverse fasi inerenti la raccoltà, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto dal comune in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
Nell’ambito dell’attività di gestione dei rifiuti vige il principio per cui il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento (ma ciò non costituisce un diritto pieno all’autosmaltimento) oppure li consegnano ad altro soggetto che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta di essi.
Fuori dei casi previsti dalla legge (conferimento al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; conferimento a soggetti autorizzati al recupero o allo smaltimento), il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità dell’intera catena di trattamento. I costi di gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
 
Istituzione del servizio raccolta rifiuti urbani e relative tariffe: pure a fronte delle diverse modifiche legislative che hanno apportato delle variazioni al tributo, restano comunque ferme le caratteristiche essenziali: (a) la tariffa comunale sui rifiuti costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; (b) soggetto attivo dell’obbligazione tributaria, che vi provvede in regime di esclusiva, è il comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; (c) la tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; (d) la tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con regolamento ministeriale, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali; (e) la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
 
Regime di autosmaltimento: trae origine dalla disciplina comunitaria, in particolare l’art. 15 della Direttiva 2008/98/CE, laddove prevede, al comma 1, che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti…”. E’ una disposizione che non attribuisce però, al singolo produttore di rifiuti, un diritto assoluto a procedere in autosmaltimento, limitandosi la stessa a riconoscere la possibilità, per gli Stati membri, di adottare le misure necessarie a garantire che ogni produttore o detentore di rifiuti, in alternativa al trattamento diretto da parte dell’interessato, possa consegnare gli stessi “ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti…”; stesso contenuto presenta l’art. 188, c. 1, del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale “il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento”.
Il regime dell’autosmaltimento ha trovato di recente una nuova fonte nell’art. 238, c. 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il quale prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani del tipo “rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti simili ai domestici per natura e composizione come riportati negli appositi allegati”, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero, non devono pagare la componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; a tal fine l’opzione tra servizio pubblico e privato non può durare meno di cinque anni, tuttavia il gestore pubblico può riprendere anche prima – su richiesta dell’interessato – l’erogazione del servizio.
Una tale disposizione ha innovato in modo sensibile il precedente sistema, incentrato sulla procedura di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli domestici, in relazione alla quale spettava allo Stato la definizione dei criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali a quelli urbani, mentre competeva ai comuni, sulla base di tali criteri, procedere in concreto alla predetta assimilazione, attraverso la fissazione di specifici parametri contenuti nel regolamento comunale.

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